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Montella, con una nota l’Asl ferma ancora i lavori dell’Ospedale di Comunità

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La nota dell’Asl di Avellino indirizzata alla Regione Campania datata 23 marzo evidenzia criticità giuridiche e tecnico-realizzative che precludono l’inizio e/o la ripresa dei lavori relativi all’Ospedale di Comunità di Montella in condizioni di piena legittimità

Così i lavori sono fermi ancora una volta e i cittadini di Montella che in una assemblea del 28 marzo avevano partecipato in massa alla manifestazione, dovranno ancora aspettare.

L’intero testo della nota dell’Asl certifica una contrapposizione sulla proprietà e sull’Amministrazione comunale che ha assunto un “comportamento omissivo del Comune di Montella, questa Azienda segnala formalmente alla Regione Campania che la condotta reticente tenuta dall’ente locale – il quale per quasi due anni ha celato l’esistenza del giudizio civile sulla proprietà dell’immobile – integra una violazione del principio di buona fede tra pubbliche amministrazioni e del principio di buon andamento ex art. 97 Cost., con possibili riflessi sulla responsabilità amministrativo-contabile del Comune stesso in caso di perdita definitiva dei fondi Pnrr“.

Di seguito pubblichiamo l’intera nota:

“All’Ufficio Speciale Grandi Opere e Interventi strategici

– Settore Attuazione opere pubbliche interventi strategici –

Alla Regione Campania

– Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale –

OGGETTO: Riscontro Vs comunicazione Prot.N166444 del 27 02 2026 -Relazione Tecnico-Giuridica in ordine all’Intervento PNRR – Missione 6, Componente 1 – Ospedale di Comunità di Montella

PREMESSA

La presente relazione è predisposta al fine di esporre alla Regione Campania – nella sua qualità di soggetto attuatore/coordinatore del PNRR Missione 6, Componente 1 – la complessità delle criticità giuridiche e tecnico-realizzative che rendono allo stato attuale preclusi l’inizio e/o la ripresa dei lavori relativi all’Ospedale di Comunità di Montella in condizioni di piena legittimità.

L’ASL Avellino, comodataria dell’immobile in forza del contratto n. 27/2022 del 16.09.2022, ha tempestivamente segnalato e gestito le problematiche emerse, tuttavia la risoluzione definitiva delle stesse dipende in misura determinante da comportamenti e adempimenti che sono ad essa estranei e che, invece, fanno capo al Comune di Montella, nella sua qualità di soggetto concedente/comodante e “formale” titolare dell’immobile.

La presente relazione è strutturata in tre parti:

Parte A – Il quadro normativo del PNRR e della Missione 6 con i requisiti di ammissibilità e legittimità degli interventi;

Parte B – La questione dominicale sull’immobile e il comportamento omissivo del Comune di

Montella;

PARTE C – Le criticità tecnico- realizzative connesse all’adeguamento sismico dell’edificio

Nella parte A si spiegano le linee guida generali del PNRR

Poi

LA QUESTIONE DOMINICALE SULL’IMMOBILE E IL COMPORTAMENTO OMISSIVO

DEL COMUNE DI MONTELLA

B.1 – L’immobile oggetto dell’intervento e la catena dei titoli di provenienza.

L’Ospedale di Comunità di Montella è stato progettato, sulla base dell’atto di comodato d’uso sottoscritto nel settembre 2022 dall’ASL Avellino con il comune di Montella, nell’edificio denominato

“Casa di Accoglienza” sito presso il Complesso di San Francesco a Folloni, identificato catastalmente al foglio 25 del Comune di Montella, particella n. 430 (ex particella 4).

Lo sviluppo della progettazione ha seguito l’ordinario iter amministrativo con acquisizione degli enti preposti fino al 2025.

La questione della titolarità di tale immobile è emersa in tutta la sua complessità solo a seguito dell’esposto presentato in data 29 gennaio 2026 dal Gruppo Consiliare “Azione

Popolare” del Comune di Montella, e della successiva Relazione Notarile redatta in data 26 febbraio 2026 dalla Dott.ssa Daniela Di Genua, Notaio in Avellino, depositata dalla Provincia di Napoli dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali.

La ricostruzione storico-giuridica della catena dei titoli, effettuata sulla base di documenti recuperati presso l’Archivio di Stato di Avellino e presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, evidenzia la seguente successione.

– Con il Verbale di Cessione e Consegna del 20 ottobre 1875, redatto in esecuzione dell’art. 20 del R.D. 7 luglio 1866, n. 3036 (soppressione delle corporazioni religiose),

l’Amministrazione del Fondo per il Culto cedeva al Comune di Montella il fabbricato del vecchio convento dei Frati Minori

Conventuali di San Francesco a Folloni, insieme a due giardini adiacenti, verso corrispettivo di un canone annuo di Lire 24. Il titolo originario di cessione aveva, secondo la prevalente giurisprudenza, natura traslativa della proprietà e non meramente attributiva di un diritto di godimento.

– Con il Contratto di Rilascio del 17 marzo 1934 (Repertorio n. 28, rogito del Segretario Comunale Pelosi Silvino), il Podestà del Comune di Montella “rilasciava in beneficio perpetuo e gratuito” alla Curia Provinciale dell’Ordine Religioso Frati Minori Conventuali di S. Anastasia “il Convento e la Chiesa di San Francesco a Folloni con tutto il terreno limitrofo, e con tutti gli accessori, pertinenze e dipendenze, siti nel Convento e Chiesa e nel territorio adiacente”, a norma degli artt. 6 e 8 della Legge 27 maggio 1929, n. 848. L’atto è stato ritrovato presso l’Archivio di Stato di Avellino,

25) veniva aggiornata, passando da “Comune di Montella, livellario all’Amministrazione del Fondo per il Culto” a “Frati Minori Conventuali di Santa Anastasia, livellari all’Amministrazione del Fondo per il Culto”.

– Negli anni ’60 del XX secolo, i Frati Minori Conventuali hanno edificato a propria cura e spese, sul terreno oggetto del rilascio del 1934, il fabbricato successivamente denominato “Casa di Accoglienza”, accatastato nel 1989 (denuncia di cambiamento n. 24084 del Geom. Sergio Pizza) alla particella 430 con superficie di mq 2.102. Nella ditta catastale dell’immobile risultano, per un mero errore di lavorazione dell’Ufficio del Catasto, numerosi nominativi incluso il Comune di Montella – quest’ultimo quale “contestatario” (e non cointestario) della sola particella 6/b di mq 22,

erroneamente letto come “cointestatario” in sede di accatastamento.

– Con la legge 29 gennaio 1974 n. 16 sono stati dichiarati estinti tutti i diritti che dessero luogo a rapporti perpetui (enfiteusi, censi, livelli) costituiti prima del 28 ottobre 1941 a favore di amministrazioni e aziende autonome dello Stato e dai quali scaturisse un obbligo di pagamento, in denaro o in derrate, non superiore a lire 1.000 annue. La suddetta legge è stata abrogata nel 2008 nell’ambito della soppressione di leggi datate nel tempo, ma poiché la soppressione ha efficacia ex nunc, l’effetto di estinguere i precedenti rapporti è stato ormai raggiunto.

A seguito della revisione del Concordato nel 1984, è stata emanata la legge 20 maggio 1985 n. 222, la quale all’articolo 60 recita: “Sono estinti, dal 1 gennaio 1987, i rapporti perpetui reali e personali in forza dei quali il Fondo edifici di culto, quale successore dei Fondi soppressi di cui al precedente articolo 54 e dei patrimoni di cui all’articolo 55, ha diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila annue.

L’equivalente in denaro delle prestazioni in derrate e’ determinato con i criteri di cui all’articolo 1, della legge 22 luglio /

607.

Gli uffici percettori chiudono le relative partite contabili, senza oneri per i debitori, dandone

Comunicazione agli obbligati agli uffici interessati.”

Sul punto, va detto che le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 7 aprile 2020, n. 7739, che ha ribadito un orientamento consolidato da precedenti sentenze, anche a Sezioni Unite (ad es. sentenza 19 febbraio 2019, n. 4839), hanno confermato il principio della cosiddetta sdemanializzazione tacita.

Quando di fatto un bene del demanio perde la sua funzione, in quanto non è di fatto destinato all’uso pubblico, e non fa parte del demanio necessario di cui all’art. 822 codice civile, e salve espresse eccezioni che vietano questa fattispecie, indicate dalla Corte nei beni del demanio idrico (art. 35 c.n.) e del demanio marittimo (art. 947 c.c.), si verifica la cosiddetta sdemanializzazione tacita, il che consente che gli immobili vengano usucapiti come quelli dei privati.

Orbene, nel caso che ci occupa, pur prendendo in considerazione le dette norme ed in assenza di

alcuna trascrizione “a favore del Comune”, non esiste una certezza incontrovertibile in merito all’avvenuto acquisto della proprietà (per usucapione) in capo al Comune di Montella.

– In data 9 maggio 2024 risulta trascritta, ai numeri 8386/7077 della Conservatoria Immobiliare di Avellino, la domanda giudiziale proposta dalla Provincia di Napoli dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali contro il Comune di Montella (Tribunale di Avellino, R.G. n. 684/2024), avente ad oggetto l’acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. del corpo di fabbrica identificato alla

particella 430.

La trascrizione della domanda giudiziale produce gli effetti di cui all’art. 2652, n. 5 c.c., con rilievo determinante ai fini della continuità dei titoli e della opponibilità ai terzi di un eventuale futuro acquisto da parte del Comune.

B.2 – Le incertezze dominicali irrisolte e l’insufficienza degli atti del Comune di Montella.

L’ASL Avellino, nell’esercizio degli obblighi di due diligence cui è tenuta quale soggetto attuatore del PNRR, ha più volte richiesto, anche su richiesta degli Uffici Regionali preposti, al Comune di Montella la produzione di documentazione idonea a comprovare, in modo incontrovertibile, la piena titolarità e la libera disponibilità giuridica dell’immobile. Le risposte ottenute si sono rivelate, ad avviso di questo Ufficio, del tutto insufficienti.

In particolare e per quanto qui occorre, si evidenzia:

1) che la Deliberazione della Giunta Comunale di Montella n. 36 del 9 marzo 2026, adottata ai sensi dell’ex art. 58 del D.L. n. 118/2008 convertito dalla L. n. 133/2008, ha natura meramente ricognitiva e dichiarativa, come espressamente affermato nel testo stesso dell’atto. Essa non costituisce un titolo di acquisto né sana la mancanza di trascrizione del diritto dominicale del Comune. La delibera stessa omette qualsiasi riferimento all’atto del 17 marzo 1934 con cui il Comune aveva ceduto perpetuamente e gratuitamente il complesso ai Frati Minori Conventuali – circostanza stigmatizzata espressamente dalla Notaio Di Genua, ancora una volta, nella propria Relazione integrativa del 12 marzo 2026, che definisce il contenuto della delibera “fuorviante e parziale”;

2) che la nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale degli Affari dei Culti e per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto, prot.

3E/28106 2A1/7156 (Direttore Centrale Dott. Alessandro Tortorella), pur affermando che il Fondo Edifici di Culto non risulta proprietario del fabbricato, è stata redatta – così come del resto testualmente riportato – sulla base della sola documentazione esibita dal Comune di Montella, senza tenere conto dell’atto del 1934 e degli atti successivi. Essa, pertanto, non può ritenersi vincolante né risolutiva della questione dominicale;

3) che il Comune di Montella, nella comunicazione del 23 febbraio 2026, diretta all’ASL Avellino e alla Regione Campania, si è limitato ad affermare apoditticamente I”accertata titolarità, possesso

ASI Avellino – Via degli Imbimbo 10/12 – 83100 A vellino – Tel. 0825/291111 / Fax 0825/30824C.E. P./1 02600160648

legale e detenzione dell’immobile” senza fornire alcun titolo trascritto idoneo a comprovare tale assunto, in presenza del contratto di rilascio del 1934 mai formalmente revocato, della voltura catastale del 1935 effettuata in favore dei Frati e del giudizio di usucapione pendente;

4) che, anche qualora si volesse considerare che la L. 16/del 1974 avesse concesso la piena proprietà dell’immobile di cui si discute in capo al Comune di Montella (ma non è detto che sia cosi per via della giurisprudenza non costante sul punto), l’Ente Comunale, ad oggi, non ha sicuramente la piena disponibilità del bene che resta anch’esso un requisito indispensabile per l’esecuzione di un’opera assoggetta ai fondi del PNRR. Su tale aspetto, non vi sono dubbi di sorta atteso che, in data 4.2.2026, allorquando era stato previsto l’inizio dei lavori di cantierizzazione dell’area oggetto di intervento, gli operatori dell’ASL ed i rappresentanti della ditta a cui erano stati affidati i lavori si sono trovati l’accesso dell’area sbarrato da una catena e da un frate che rivendicava la proprietà dell’immobile e dell’area.

La questione non è di poco rilievo atteso che sul posto è dovuta intervenire prima la polizia locale del Comune di Montella e, successivamente, finanche i Carabinieri in servizio presso la locale stazione che procedevano al riconoscimento dei presenti. Successivamente, gli operatori dell’ASL incaricati e i rappresentanti della ditta, verificata l’impossibilità di procedere, erano costretti ad abbandonare l’area di cantiere.

Tale situazione di indisponibilità dell’area e del fabbricato, stante anche la medianicità che ha assunto l’intera fattispecie, non è minimamente cambiata con la conseguenza che, allo stato, il Comune di Montella, stante anche la presa di posizione dei Frati che si è manifestata in ogni ambito (pubblico e privato), da ultimo alla riunione tenutasi presso la Prefettura di Avellino in data 18.2.2026, non è assolutamente cambiata con ogni logica conseguenza sulla possibilità di proseguire negli interventi.

B.3 – Il comportamento omissivo del Comune: violazione del principio di buona fede tra P.A. e del buon andamento amministrativo.

A questa ASL preme evidenziare, anche per quella che è stata l’intera vicenda che ci occupa, un profilo di gravissima rilevanza che investe il Comune di Montella e, in particolare, quello del comportamento omissivo dallo stesso tenuto.

Tale comportamento integra, ad avviso di questa Azienda, una plurima violazione dei principi fondamentali che regolano l’azione amministrativa.

In primo luogo, il contenzioso civile innanzi al Tribunale di Avellino (R.G. n. 684/2024), avente ad oggetto, in via principale, la rivendicazione della proprietà dell’immobile da parte dei Frati Minori Conventuali ed, in via subordinata, una domanda di usucapione per l’acquisto sempre della proprietà a titolo originario, è stato introdotto nel maggio 2024 e la relativa domanda giudiziale è stata trascritta nei Registri Immobiliari in data 9 maggio 2024. Tale giudizio è rimasto completamente occultato all’ASI Avellino, nonché, atutti i soggetti della filiera del PNRR, per quasi due anni. La sua esistenza

è emersa unicamente a seguito dell’esposto presentato in data 29 gennaio 2026 dal Gruppo Consiliare

“Azione Popolare”, che ha reso pubbliche le criticità proprietarie fino ad allora sistematicamente taciute. Il Comune di Montella non ha mai comunicato spontaneamente l’esistenza del predetto giudizio né all’ASL Avellino né alla Regione Campania, in evidente violazione degli obblighi di trasparenza e lealtà che devono informare i rapporti tra pubbliche amministrazioni.

Tale comportamento integra plurime violazioni di principi di rango costituzionale e legislativo:

– Violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, sancito dall’art. 97, comma 2, della Costituzione, il quale impone alle pubbliche amministrazioni di operare con trasparenza, efficienza e lealtà nei rapporti con le altre amministrazioni e con i soggetti privati coinvolti nell’esercizio dell’azione pubblica;

– Violazione del principio di leale collaborazione istituzionale tra pubbliche amministrazioni (art. 120, comma 2, Cost.; art. 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL), il quale impone alle amministrazioni di rendere note, senza indugio, le circostanze che possano incidere sull’andamento di procedimenti di interesse comune;

– Violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013,

n. 33, e del principio di correttezza nei rapporti tra soggetti pubblici, enunciato dall’art. 1, comma 2-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241 (“I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”);

– Violazione degli obblighi di disclosure imposti dal Regolamento PNRR e dalla governance nazionale, che richiedono ai soggetti coinvolti nella catena attuativa di comunicare tempestivamente qualsiasi evento o circostanza idonea a pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi o l’ammissibilità della spesa.

Non senza considerare, che la reticenza del Comune di Montella in ordine all’esistenza di un giudizio civile avente ad oggetto l’immobile destinato all’intervento PNRR potrebbe esporre l’Italia al rischio di contestazioni da parte della Commissione europea in ordine alla regolarità della procedura di selezione e avvio dell’intervento, con potenziali conseguenze in termini di recupero dei fondi già erogati (art. 31 del Regolamento UE 2021/241).

Sul punto, va osservato che, nel vigente quadro costituzionale, è affermazione largamente condivisa quella secondo cui il dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede rappresenta una manifestazione del più generale dovere di solidarietà sociale che trova il suo principale fondamento nell’art. 2 della Costituzione (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. I, 12 luglio 2016, n. 14188).

Il generale dovere di solidarietà che grava reciprocamente su tutti i membri della collettività, si intensifica e si rafforza, trasformandosi in dovere di correttezza e di protezione, quando tra i consociati si instaurano

“momenti relazionali” socialmente o giuridicamente qualificati, tali da generare, unilateralmente o, talvolta, anche reciprocamente, ragionevoli affidamenti sull’altrui condotta corretta e protettiva. Un ricorrente elemento che contribuisce a qualificare il contatto sociale come fonte di doveri puntuali di

correttezza a tutela dell’altrui affidamento è certamente rappresentato dal particolare status — professionale e, talvolta, pubblicistico – rivestito dai protagonisti della vicenda “relazionale”. Da chi esercita, ad esempio, un’attività professionale “protetta” (ancor di più se essa costituisce anche un servizio pubblico o un servizio di pubblica necessità) e, a maggior ragione, da chi esercita una funzione amministrativa, costituzionalmente sottoposta ai principi di imparzialità e di buon andamento (art. 97 Cost.), il cittadino si aspetta uno sforzo maggiore, in termini di correttezza, lealtà, protezione e tutela dell’affidamento, rispetto a quello che si attenderebbe dal quisque de populo.

E’, pertanto, del tutto evidente, come nel caso che ci occupa che il Comune di Montella aveva l’obbligo di comunicare all’ASL di Avellino n.q di soggetto attuatore esterno e alla Regione

Campania n.q di soggetto attuatore l’esistenza di un giudizio che investiva addirittura la proprietà dell’immobile oggetto di contributo PNRR che, come abbiamo visto nelle premesse, rappresenta un ostacolo alla continuazione del progetto stesso.

Difatti, il punto 7.5 del PNRR, richiamato nell’esposto del 29 gennaio 2026, prevede espressamente, tra i criteri di esclusione, l’esistenza di “ricorsi giudiziali in atto” riguardanti il bene o il finanziamento.

Il giudizio R.G. n. 684/2024 pendente presso il Tribunale di Avellino, non comunicato e taciuto per quasi due anni, ricade pienamente in tale ipotesi escludente. La sua esistenza, portata alla luce solo grazie all’iniziativa di minoranza consiliare, rende manifesta la gravità dell’omissione del Comune che nemmeno ha posto l’Asi di Avellino e la Regione Campania nelle condizioni di trovare – ove fosse stato possibile – una risoluzione del gravissimo problema insorto. Tra l’altro, la mancata comunicazione ha ingenerato finanche l’impossibilità comunque della risoluzione del problema atteso che la ristrettezza dei tempi incide sulla realizzazione dell’opera che dovrebbe comunque avvenire entro e non oltre il 30.6.2026.

PARTE C

LE CRITICITÀ TECNICO-REALIZZATIVE: ADEGUAMENTO

DELL’EDIFICIO E ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA SOPRINTENDENZA

C.1 – Normativa antisismica: la disciplina normativa applicabile.

Il fabbricato identificato alla particella 430 del foglio 25 del Comune di Montella è stato costruito negli anni 60 del XX secolo (aviato nel 1964, accatastato nel 1989).

Successivamente, è stato eseguito un intervento di miglioramento sismico sul fabbricato in parola da destinarsi a “Casa di Accoglienza per la formazione, l’integrazione sociale e la creatività giovanile”; lavori autorizzati con provvedimento di autorizzazione sismica n. 70288 in data 21.10.2011 (allegato), iniziati in data 16.12.2011 e completati in data 27.08.2012.

Ad oggi, il fabbricato in esame è classificato catastalmente in categoria B/5 (“edifici scolastici di ogni ordine e grado e/o laboratori di ricerca”), non essendo stato ancora aggiornato alla destinazione a

“Casa di Accoglienza per la formazione, l’integrazione sociale e la creatività giovanile” conseguente al predetto adeguamento sismico.

Il quadro normativo vigente in materia di sicurezza strutturale degli edifici è costituito dalle Norme

Tecniche per le Costruzioni adottate con D.M. 17 gennaio 2018 (NTC 2018), entrate in vigore il 22 marzo 2018, le quali sostituiscono il previgente D.M. 14 gennaio 2008 ed aggiornano in modo sostanziale la disciplina tecnica applicabile. Le NTC 2018 prevedono, al § 2.4.2, una classificazione degli edifici in Classi d’Uso, in funzione della loro destinazione e dell’importanza delle conseguenze di un eventuale collasso:

Classe d’Uso I: costruzioni con presenza occasionale di persone;

Classe d’Uso II: costruzioni ad uso residenziale, uffici, alberghi (coefficiente d’uso CU = 1,0);

Classe d’Uso III: costruzioni con presenza significativa di persone o con rilevanza sociale (CU = 1,5);

Classe d’Uso IV: costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, la cui funzionalità

durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per la gestione dell’emergenza (CU = 2,0).

Un Ospedale di Comunità, in quanto presidio sanitario destinato al ricovero e alla cura di pazienti che non richiedono il ricovero ospedaliero ordinario, rientra, ratione materiae, almeno nella Classe d’Uso III e, secondo l’interpretazione più cautelativa e coerente con i principi di sicurezza pubblica, nella

Classe d’Uso IV.

In fase di progettazione dell’intervento di realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Montella da eseguire sull’immobile in questione, l’assenza della valutazione della sicurezza della struttura esistente, ovvero il procedimento qualitativo volto a determinare l’entità delle azioni che la struttura è in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo richiesto, è stata motivata dai progettisti incaricati (sia nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica rafforzato, che nel Progetto Esecutivo)

dal non verificarsi di nessuna delle specifiche situazioni esplicitate al §8.3 delle Norme Tecniche delle Costruzioni del 2018, di seguito riepilogate:

riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti;

gravi errori (provati) di progetto o di costruzione;

cambio di destinazione d’uso della struttura o di parti di essa (che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%, come indicato al successivo punto c);

passaggio a una classe d’uso superiore;

esecuzione di interventi strutturali;

esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora interagenti con elementi aventi funzione strutturale;

opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione.

Come riportato nel 8.4.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018, inoltre, «l’intervento di adeguamento sismico della costruzione è obbligatorio qualora si intenda:

sopraelevare la costruzione (con aumento di superficie abitabile);

ampliare la costruzione mediante opere a essa strutturalmente connesse e tali da alterarne

significativamente la risposta;

apportare variazioni di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10% (combinazione caratteristica del $2.5.3);

effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino a un sistema strutturale diverso dal precedente;

apportare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III a uso scolastico o di classe IV.»

Nel caso specifico, la progettazione degli interventi presso l’OdC di Montella è stata intesa dai progettisti incaricati non ricadente in nessuna delle casistiche sopracitate, in quanto non erano previsti né interventi che modificassero sostanzialmente il sistema strutturale esistente, né aumento della classe d’uso; è stato considerato, inoltre, che il cambio di destinazione d’uso dell’immobile in struttura sanitaria non prevedesse incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al

10%.

Pertanto, i progettisti hanno ritenuto non doversi procedere con la progettazione di interventi di adeguamento sismico, limitando le attività ad interventi esclusivamente di tipo locale che potrebbero essere approfonditi in fase esecutiva.

C.2 – Adempimenti alle prescrizioni di cui all’autorizzazione (ai sensi dell’art. 21, comma 4 e art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) n. 32421 del 12.11.2024 della Soprintendenza Speciale

PNRR.

In relazione alle prescrizioni indicate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio circa l’intervento in questione in sede di Conferenza dei Servizi e successiva verifica in situ si richiamano le azioni di tutela architettonica da prevedere in fase di realizzazione dell’opera relative in particolare a: conservazione delle caratteristiche architettoniche dell’edificio (facciate esterne in particolare), rimozione e rifacimento degli intonaci ammalorati, previsione di utilizzo di materiali bio per la realizzazione di manufatti edili, previsioni di infissi e serramenti da

sostituire idonei ai prospetti architettonici dell’edificio.

In aggiunta la relazione sottolinea la necessità di approfondimenti progettuali in fase esecutiva (da condividere preventivamente con la Soprintendenza, ai fini di segnata approvazione / autorizzazione da parte della stessa) inerenti agli impianti elettrici e/o di illuminazione, nonché la selezione della componentistica e dei materiali ad essi associati.

In ultimo, per quanto attiene alla realizzazione di un varco carrabile di accesso al parcheggio, previo intervento da eseguirsi sul muro di cinta del parco preesistente antistante l’edificio, viene sottolineata la carenza di adeguati approfondimenti relativi all’istanza storica del manufatto esistente.

Deriva che è del tutto evidente come il superamento di tutte le prescrizioni comportanti quasi certamente la scelta di soluzioni alternative a quelle canoniche di costruzione, comporterebbe dei tempi aggiuntivi – non compatibili con il cronoprogramma del porr anche per via del tempo gia’ perso a seguito delle problematiche insorte in merito al diritto di proprieta’ dell’immobile e per la opposizione fisica ricevuta al momento dell’inizio della cantierizzazione – per le specifiche elaborazioni progettuali e la stesura di eventuali varianti in corso d’opera.

CONCLUSIONI

Alla stregua di quanto innanzi, l’ASL Avellino rassegna le seguenti considerazioni conclusive alla

Regione Campania.

A) Sotto il profilo della titolarità dell’immobile, la questione dominicale è ancora aperta: il contratto di rilascio del 17 marzo 1934, mai formalmente revocato né giudizialmente invalidato, ha trasferito il complesso immobiliare ai Frati Minori Conventuali; la deliberazione G.C. n. 36/2026

Del Comune di Montella è atto meramente ricognitivo privo di forza traslativa; il giudizio di usucapione pendente (Tribunale di Avellino R.G. n. 684/2024), taciuto per quasi due anni dal Comune di Montella e portato alla luce solo grazie a un esposto di minoranza consiliare, integra il requisito escludente previsto al punto 7.5 del PNRR. L’ASL Avellino non può riprendere i lavori fino a che la predetta questione non sia risolta con un titolo certo, trascritto e opponibile ai terzi.

B) Sotto il profilo del comportamento omissivo del Comune di Montella, questa Azienda segnala formalmente alla Regione Campania che la condotta reticente tenuta dall’ente locale – il quale per quasi due anni ha celato l’esistenza del giudizio civile sulla proprietà dell’immobile – integra una violazione del principio di buona fede tra pubbliche amministrazioni e del principio di buon andamento ex art. 97 Cost., con possibili riflessi sulla responsabilità amministrativo-contabile del

Comune stesso in caso di perdita definitiva dei fondi PNRR.

C) Sotto il profilo tecnico-strutturale, la necessita di approfondimenti tecnici, da valutare in corso d’opera, sia per il profilo antisismico che per le prescrizioni / adempimenti segnalati dalla Soprintendenza, rappresenta un ulteriore e autonomo impedimento alla prosecuzione dei lavori. La risoluzione di tale criticità richiede tempi tecnici non compatibili con l’attuale scadenza PNRR.

Per tutte le ragioni sopra esposte, questa ASL Avellino quale soggetto attuatore esterno in ordine all’Intervento PNRR – Missione 6, Componente 1 – Ospedale di Comunità di Montella – ritiene che siano emersi elementi volutamente sottaciuti dal Comune di Montella che minano la certezza dei presupposti essenziali ai fini della prosecuzione e corretta realizzazione dell’opera de quo, e ciò in particolare, anche in ordine al corretto utilizzo dei Fondi PNRR.

In particolare, stante l’incertezza sul diritto di proprietà dell’immobile riportato in catasto al fg. 25, p.lla 430, concesso in comodato d’uso gratuito all’ASL di Avellino, in capo al Comune di Montella e sicuramente -sempre in capo a quest’ultimo – anche della relativa disponibilità di detto immobile, la prosecuzione dell’intervento è minacciata in radice. Consegue che tale allarmante quadro potrebbe determinare – ove si procedesse-

ad una revoca del finanziamento con conseguente danno erariale e, pertanto, l’ASL Avellino

CHIEDE,

in considerazione del fatto che il rispetto temporale delle regole di governance del Piano non consente allo stato di valutare opzioni percorribili (rimodulazione, proroga, cambio di sito),

A) il congelamento dell’intervento con assoggettamento dell’opera ad altro finanziamento di natura regionale o nazionale, optando anche per la possibilità di richiedere un parere all’avvocatura della regione;

B) che l’ASL Avellino venga manlevata da ogni responsabilità in ordine ai ritardi nell’esecuzione dell’intervento derivanti dalle cause sopra esposte, tutte riconducibili a fattori esogeni e non imputabili a questa Azienda.

Avellino, 23 marzo 2026″

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