Da questa data è obbligatoria la polizza assicurativa per i monopattini elettrici, pena una sanzione che va da 100,00€ a 400,00€
Il «targhino» (o contrassegno identificativo) per i monopattini elettrici è indispensabile per circolare e propedeutico alla stipula della polizza RCA, che sarà obbligatoria dal 16 luglio 2026.
Per richiederlo si può operare in autonomia, direttamente sul portale dell’automobilista, muniti di Spid o CIE. Il pagamento dovrà avvenire con PagoPA, oppure ci si può avvalere di uno studio di consulenza automobilistica.
Il targhino è associato al CF o P.IVA del proprietario e deve essere installato sull’alloggiamento del parafango posteriore oppure, se non c’è l’alloggiamento, sul piantone dello sterzo. Se il mezzo viene rubato/venduto è necessario richiedere la cancellazione del targhino
Indicazioni sulla decorrenza dell’obbligo assicurativo per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 1, comma 75-vicies quinquies della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dalla legge 25 novembre 2024, n. 177.
Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dalla legge 25 novembre
2024, n. 177, sono stati stabiliti i requisiti dei monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica, nonché la disciplina per la loro circolazione. In particolare, per quanto di rilievo in questa sede, è stato stabilito: l’obbligo per i conducenti di indossare un idoneo casco; l’obbligo per i proprietari di dotare i monopattini di apposito contrassegno; l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile, con applicazione delle disposizioni del Titolo X del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito anche CAP).
L’obbligo di indossare il casco è in vigore dal 14 dicembre 2024.
In virtù di quanto disposto dall’articolo 14 della legge 25 novembre 2024, n. 177 e dai
decreti ivi previsti e già adottati – il decreto del Capo Dipartimento per i trasporti e la
navigazione del 27 giugno 2025, n. 210 e il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 6 ottobre 2025, nonché dal Decreto direttoriale del 6 marzo 2026 (previsto dal
DM del 6 ottobre 2025) – l’obbligo per i proprietari di dotare i monopattini di apposito
contrassegno, trova applicazione dal 17 maggio 2026.
L’efficacia dell’obbligo assicurativo è strettamente connessa alla piena operatività
della disciplina relativa al contrassegno poc’anzi richiamata, in quanto è necessario che i
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possano essere identificati in maniera
univoca.
Nello stesso senso si è espressa la circolare del Direttore centrale per la polizia
stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della polizia di stato emanata d’intesa con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministero delle imprese e del made
in Italy in data 20 dicembre 2024, che, nel fornire le prime indicazioni operative in seguito
alle novità normative introdotte, ha precisato che l’obbligo assicurativo previsto dall’articolo
1, comma 75 vicies quinquies della legge 25 novembre 2024, n. 177 è subordinato al
possesso del contrassegno identificativo del monopattino.
Nell’ambito dei lavori per la predisposizione tecnica delle piattaforme informatiche da
utilizzare per l’emissione delle polizze assicurative l’Associazione Nazionale fra le Imprese
Assicuratrici (ANIA) ha rappresentato talune criticità di natura tecnica, che non consentono
di avere i sistemi informatici pienamente operativi per l’emissione delle polizze per il 17
maggio p.v.
Ai fini dell’emissione delle polizze assicurative, sono, infatti, necessari flussi IT di dati
tra la “piattaforma monopattini” della Motorizzazione, la banca dati SITA ANIA delle
coperture assicurative e le imprese assicuratrici.
Tanto su premesso, tenuto conto delle criticità di natura tecnica rappresentate da
ANIA, che ha richiesto allo scopo un ulteriore termine di 60 giorni per la risoluzione delle
relative problematiche, considerata congrua la tempistica prospettata al fine di raggiungere la piena operatività dei sistemi informatici delle imprese assicuratrici, le compagnie di
assicurazione dovranno offrire le polizze per la copertura Rc auto dei monopattini
obbligatoriamente dal sessantesimo giorno successivo alla previsione dell’articolo 14,
comma 5, del Decreto direttoriale del 6 marzo 2026, ossia dal 16 luglio 2026.
Dalla medesima data si applicherà la disciplina relativa all’intervento del Fondo di
garanzia per le vittime della strada di cui agli articoli 283 e ss. del Codice delle assicurazioni
private e del Sistema Carta Verde.



