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AVELLINO, DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI ED ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE NEL TERRITORIO COMUNALE: 31 DICEMBRE 2024/1 GENNAIO 2025.

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AVELLINO – DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI ED ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE NEL TERRITORIO COMUNALE. 31 DICEMBRE 2024/1 GENNAIO 2025.

Avellino, Il Sindaco

PREMESSO

  • che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività natalizie, oltre che con strumentiinnocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere, il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell’anno;
  • che puntualmente la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organipreposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l’occasione;
  • che esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita alpubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
  • che, sia pur in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che silimitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a denotazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
  • che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animalidomestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento quando tali botti esplodono proprio a ridosso degli stessi animali;
  • che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio diincendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare per i motoveicoli ed autoveicoli

CONSIDERATO

  • che per “incolumità pubblica” si intende l’integrità fisica della popolazione e per “sicurezza urbana” un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell’ambito delle comunità locali del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale,

RILEVATA

  • altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell’ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si si trovino delle persone, ed in particolare in prossimità di luoghi di culto e luoghi di cura, nonché a tutela degli animali domestici e non;

CONSIDERATO

  • altresì che l’Amministrazione comunale, ancorchè nella Città non siano mai statisegnalati infortuni significativi legati al lancio di petardi, intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela dell’incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale;
  • che in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno è previsto lo svolgimento di unConcerto al Corso Vittorio Emanuele II, con notevole affluenza di pubblico e che, per come emerso in sede di Commissione Comunale Pubblico Spettacolo e nel Tavolo Tecnico tenuto presso la Questura di Avellino, in particolare nell’area individuata per la manifestazione devono essere assicurate condizioni di sicurezza con assoluta esclusione di utilizzo di petardi ed artifici pirotecnici di ogni genere;

VISTA la circolare della Prefettura di Avellino, assunta al prot. n. 97327/24 del 26/12/2024, avente ad oggetto “Misure di sicurezza ed eventi di pubblico spettacolo – Festività natalizie 2024-2025” che, tra l’altro, invita a “voler valutare l’adozione di ordinanze di divieto di utilizzo di artifizi pirotecnici tra il 31 dicembre 2024 ed il 1 gennaio 2025”;

VISTI

  • gli artt. 7 bis e 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

O R D I N A

il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti ed artifici esplodenti in genere, su tutto il territorio comunale dalle ore 21:00 del 31 dicembre 2024 alle ore 04:00 del 1 gennaio 2025.

DISPONE
La presente ordinanza sia immediatamente esecutiva.
Alle Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio, per quanto di rispettiva competenza, l’esecuzione e la vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza.
Le violazioni alla presente ordinanza, ai sensi dell’art. 7 bis D.Lgs. 267/2000, comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, nonché il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell’art. 13 L.689/1981 e ss. modifiche ed integrazioni con successiva confisca ai sensi dell’art. 20 comma 5 legge citata.
La presente ordinanza, sia resa pubblica mediante affissione all’Albo pretorio del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell’Ente medesimo, nonché trasmessa alla Questura di Avellino, alla Prefettura di Avellino, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed al Comando della Polizia Municipale

AVVISA

che, come previsto dall’art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Campania oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro i termini di legge.

Avellino, 30/12/2024Avellino

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