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Contrada, ordinanza di chiusura ex S.R. 88 per dissesto. Domani riunione in prefettura

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ORDINANZA DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE. IL DIRIGENTE PREMESSO che- nella giornata del 10 gennaio 2026 nel tratto della ex SR. 88 km 29+800, si è verificato un cedimento verticale importante di una parte del piano stradale che rende la percorrenza di parte della carreggiata gravemente pericolosa e pressoché impraticabile;- in seguito a tale evento, si sono recati sul posto il personale della Provincia di Avellino, del Comune di Contrada, dei VV.FF., dei carabinieri per un sopralluogo al fine di definire la gravità dell’evento e l’implementazione di azioni immediate per la sicurezza del tratto stradale provinciale interessato dal fenomeno;- con Ordinanza n. 1/2026 è stata disposta l’istituzione del senso unico alternato lungo la ex S.R. n. 88, alla progressiva chilometrica 29+800, nonché il divieto di transito per i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 6,5 t, con esclusione dei mezzi di soccorso e degli autobus adibiti al trasporto pubblico.

CONSIDERATO che il movimento franoso insistente sul tratto della ex S.R. n. 88, alla progressiva chilometrica 29+800, risulta tuttora attivo e non stabilizzato, con persistenti e potenziali evoluzioni del quadro di dissesto, tali da determinare alterazioni del piano viabile e compromissione delle condizioni di sicurezza della circolazione.RITENUTO, pertanto, che il permanere delle condizioni di instabilità del corpo stradale, unitamente al rischio di improvvisi cedimenti, imponga, a tutela della pubblica e privata incolumità, la chiusura della ex SR. 88 dal km 30 al km 29+900, nelle more del completo ripristino delle condizioni di sicurezza. CONSIDERATO che per il percorso alternativo è percorribile la SP 27, oltre alla rete di competenza statale.VISTI:- l’art. 6 comma 4 lettera a) ed e) del D.L. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento d’esecuzione e attuazione del nuovo Codice della
Strada”; il D.lgs. del 18/08/2000 n. 267.
ATTESA la propria competenza nell’adozione del presente atto in base: all’articolo 109 del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; al Decreto Presidenziale n. 107/2025 di conferimento dell’incarico quale Dirigente Settore 3. ORDINA
la chiusura della ex SR. 88 dal km 30 al km 29+900 dal 12 gennaio 2026 ore 17:00
DISPONE: che il servizio viabilità provveda all’installazione e sorveglianza di tutta la segnaletica regolamentare, prevista dalle vigenti norme del Codice della Strada; che siano assicurate, per la durata della presente ordinanza, tutte le condizioni di sicurezza connesse alla circolazione stradale, mantenendo, tra l’altro, in efficienza il piano viabile e, in
presenza di code e/o rallentamenti, pilotando il traffico veicolare, ovvero sospendendo le lavorazioni ove necessario;
DISPONE inoltre che le Forze dell’Ordine ed il corpo di Polizia Locale vigilino in ordine alla corretta
applicazione del presente provvedimento, dispongano le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale, ed
effettuino i controlli circa il rispetto delle condizioni contemplate nella presente ordinanza; che la presente Ordinanza sia notificata agli Enti interessati ed affissa in tutti i luoghi pubblici
aperti al pubblico, nonché sui propri siti istituzionali per consentirne la più ampia a pubblicità.
AVVERTE che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza
verranno applicate le sanzioni previste del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.; la presente Ordinanza sarà resa esecutiva mediante la posa in opera di idonea segnaletica
stradale prevista dal vigente regolamento del nuovo codice della strada e dal disciplinare
tecnico della segnaletica Stradale temporanea ai sensi del D.M. del 10/07/2002; gli Ufficiali, i Funzionari, e gli Agenti cui spettano l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi del vigente Codice della Strada, sono incaricati dell’esecuzione della presente
Ordinanza; in caso dovesse essere ritenuto necessario od opportuno, il Comando del Corpo di Polizia
Municipale e gli Organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del NCDS potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in modo diverso ed in sicurezza
i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato apponendo, se del caso, la relativa segnaletica
provvisoria; i trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge;
AVVERTE altresì che

tale disposizione rimarrà in vigore nel tratto interessato fino al ripristino delle normali
condizioni di sicurezza con consequenziale revoca del provvedimento;

in attuazione dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente
provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente
(articolo 21, legge 6 dicembre 1971, n. 1034) previa notifica a questa amministrazione entro
60 giorni dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario
al Capo dello Stato (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), rispettivamente entro 120 giorni dallo
stesso termine.

continua su Avellino zon Contrada, Frana sulla S.P. 88: lunedì 12 gennaio riunione del Comitato Operativo Viabilità in Prefettura

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Avellinozon è un giornale della Provincia di Avellino online dal 2015
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