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Proroga anno 2025 delocalizzazione mercato bisettimanale nell’area di Campo Genova

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Avellino – Proroga anno 2025 delocalizzazione mercato bisettimanale nell’area di Campo Genova.

Il Sindaco, PREMESSO

che con Ordinanza Sindacale n. 12/2022 veniva confermata la localizzazione temporanea del mercato bisettimanale, «presso l’area di Campo Genova (ubicata nelle vicinanze del Piazzale degli Irpini)», nei termini già indicati nell’ordinanza 789/2021;

che il trasferimento dell’area mercatale ha comportato la definizione di nuovi posteggi, ai quali è stata assegnata una numerazione diversa da quella originaria;

che, successivamente, con il Verbale di Conferenza dei Servizi del 05/07/2022 (acquisito al protocollo con n. 54097 del 06/07/2022), è stata accertata la non contaminazione del sito di Campo Genova, “approvando, pertanto, il documento di Analisi di Rischio presentato dal Comune di Avellino per il sito di che trattasi, con esclusione di rischio“;

che con nota prot. 8806/2021 il competente Settore dell’Ente si esprimeva in merito agli

aspetti urbanistici in relazione alla utilizzabilità dell’area di Campo Genova;

che in considerazione della compatibilità urbanistica del sito e dell’idoneità logistica e strutturale dell’area a ospitare il mercato, si è dimostrato che Campo Genova è un luogo adeguato per accogliere i mercatali sia temporaneamente, sia come soluzione di lungo termine;

che la graduatoria definitiva degli operatori mercatali autorizzati è stata completata e trasmessa, dal Comando di Polizia Municipale, allo Sportello Unico per le Attività Produttive con nota prot. 28418 del 07/04/2022;

che la Legge n. 214 del 30/12/2023, ha introdotto rilevanti novità in materia di commercio su aree pubbliche. In particolare, il comma 3 dell’art. 11, ha previsto l’obbligo, per le amministrazioni competenti, di effettuare ogni anno una ricognizione delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, di indire procedure selettive con cadenza annuale;

che con determinazione n. 2010 del 26/07/2024, nel prendere atto dell’istruttoria/ricognizione condotta dal Comando di Polizia Municipale, confluita nella «…graduatoria definitiva del mercato bisettimanale» prot. n. 35553 del 04/05/2022, si è proceduto alla ricognizione annuale delle aree destinate all’esercizio del commercio sull’area di Campo Genova; che, alla luce di quanto esposto, la proroga della localizzazione del mercato presso Campo Genova risulta necessaria per garantire continuità alle attività mercatali e tutela ai lavoratori, ai consumatori e agli operatori economici, in attesa della definizione di un quadro normativo chiaro e stabile; che l’area di Campo Genova, già sperimentata con successo, offre condizioni logistiche, infrastrutturali e di sicurezza adeguate per la prosecuzione temporanea delle attività mercatali senza interruzioni.

DATO ATTO

che la Legge regionale n. 7 del 21 aprile 2020, all’art. 53, comma 3, prevede che per l’espletamento dell’attività di commercio su aree pubbliche, oltre al possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 7, è richiesto «l’assolvimento degli obblighi connessi alla regolarità contributiva previsti dalla normativa vigente da documentare e comprovare mediante il possesso della Carta di esercizio e dell’Attestazione annuale»; che il comma 5 del predetto art. 7 della L.R. 7/2020 precisa che l’Attestazione annuale è un documento indispensabile ai fini dell’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali, in ordine all’attività commerciale esercitata negli ultimi due anni, ed è rilasciata dal Comune con allegata Carta d’esercizio ed esibita in caso di controlli; che la Carta d’esercizio e l’Attestazione annuale, ad oggi, non sono ancora entrati in vigore e la Regione Campania sta adeguando il proprio sistema normativo al fine di consentire l’applicazione di quanto previsto dall’art. 7 della L.R. 7/2020; che con Legge n. 214 del 30/12/2023 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022), sono state introdotte rilevanti novità in materia di commercio al dettaglio tra cui la procedura per il rilascio delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche; che, pertanto, sia a livello nazionale che regionale sono in corso di attuazione riforme sostanziali in materia di commercio su aree pubbliche, come evidenziato dalle sentenze del Consiglio di Stato (nn. 17 e 18 del 2021 e n. 2192 del 01/03/2023), le quali sottolineano la necessità di superare le proroghe pluriennali delle concessioni esistenti e procedere con bandi per l’assegnazione delle nuove autorizzazioni; che, da ultimo, il Consiglio di Stato con la recente sentenza n.2192 del 01/03/2023 ha dato un sostanziale impulso alla riforma, cancellando le proroghe pluriennali delle concessioni in essere, ed imponendo la preventiva indizione di bandi per il rilascio delle nuove autorizzazioni da parte dei Comuni.

RITENUTO che sussista per l’anno 2025 la necessità e l’urgenza, alla luce delle premesse effettuate, nonchè a tutela dei lavoratori, dei consumatori e dei destinatari dei servizi, di assicurare continuità al mercato bisettimanale presso l’Area di Campo Genova, nelle more della definizione di un assetto normativo definitivo che consenta anche di individuare una collocazione stabile dell’area mercatale, da individuare secondo le procedure previste dal Capo III della Legge Regionale n. 7 del 21/04/2020.

VISTA la Legge Regione Campania n. 7 del 27 aprile 2020 rubricata “Testo Unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11”.

VISTO il Regolamento Comunale per l’esercizio delle attività commerciali ed artigianali sulle aree pubbliche approvato con delibera C.C. n. 77/2012, per la parte non in contrasto con la successiva specifica normativa di settore.

VISTO l’art. 50 del D.L.vo n. 267/2000.

O R D I N A

che sia prorogata la localizzazione temporanea del mercato bisettimanale presso l’area di Campo Genova, ubicata nelle vicinanze del Piazzale degli Irpini, con effetto immediato e fino al 31 dicembre 2025, nelle more della definizione di un assetto normativo definitivo che consenta anche di individuare una collocazione stabile dell’area mercatale, secondo quanto previsto dal Capo III della Legge Regionale n. 7/2020.

D I S P O N E

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva; la trasmissione del presente atto alla Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio, per quanto di rispettiva competenza, al fine di effettuare la vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza;

che la presente ordinanza, sia resa pubblica mediante affissione all’Albo pretorio del Comune e con diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell’Ente medesimo nonché trasmessa alla Prefettura di Avellino, alla Questura di Avellino, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed al Comando della Polizia Municipale.

AVVISA

che, come previsto dall’art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Campania oppure, in via alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini di legge.

Avellino, 14/01/2025.

     Il Sindaco LAURA NARGI.

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