Con ORDINANZA SINDACALE N°: 662/2023
Oggetto: DIVIETO DI VENDITA AL DETTAGLIO PER ASPORTO DI BEVANDE CON
CONTENUTO ALCOLICO E DI VENDITA ED ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI
DI VETRO. MISURE A TUTELA DEL DECORO E DELLA VIVIBILITA’ URBANA.
Il Sindaco
CONSIDERATO
- che nel periodo natalizio sul territorio comunale si terranno eventi civili e religiosi e
che molti esercizi di somministrazione svolgeranno la propria attività all’esterno, anche con
occasioni di intrattenimento musicale e di altro tipo; - che tale periodo richiama un notevole afflusso di persone, anche provenienti da paesi
vicini, che determinerà una rilevante frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori
ed una presenza diffusa di pubblico su strade e piazze, soprattutto nei luoghi ove si
svolgeranno iniziative e manifestazioni ed in alcune zone del territorio comunale interessate
dal fenomeno della c.d. movida, con un conseguente presumibile notevole di consumo di
bevande; - che l’abbandono dei contenitori di vetro e/o lattine è idoneo a determinare la
possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti e come strumenti atti ad
offendere, con pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica, oltre che a rappresentare un
fenomeno di degrado e di grave oltraggio al decoro urbano; - che il fenomeno dell’assunzione di bevande alcoliche da parte dei minorenni desta
particolare allarme nonché grave pregiudizio per la pubblica incolumità in quanto l’abuso di
alcolici, oltre a mettere rischio la salute dei minori, può essere di ostacolo alle condizioni di
sicurezza di tutti gli avventori, per cui si rende assolutamente necessario impedirne la
somministrazione, con il controllo preventivo da parte degli esercenti dell’età dei giovani
avventori;
che il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a
persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di
deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è sanzionato dall’art. 689 del Codice Penale
e che l’art. 14-ter della Legge 30/03/2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di
problemi alcol correlati”, come modificato dal D.L. 14/2017 convertito L. 48 del 18.04.2017,
prevede l’obbligo per chiunque vende bevande alcoliche di chiedere all’acquirente, all’atto
dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore
età dell’acquirente sia manifesta; l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da
Euro 250,00 ad Euro 1.000,00 a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori
di anni diciotto, salvo che il fatto non costituisca reato. Se il fatto è commesso più di una volta
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione
dell’attività da quindici giorni a tre mesi;
RITENUTO - urgente ed inderogabile prevenire possibili e concrete occasioni di atti che possano
recare danno, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e
permettere un ordinato e civile svolgimento delle attività che prevedono il coinvolgimento di
molteplici persone, nonchè atti di violenza o atti vandalici in conseguenza dell’abuso di alcol
e dell’abbandono dei relativi contenitori e porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle
persone, preservare l’ambiente e garantire l’ordine pubblico; - evitare, nei giorni in cui si svolgeranno iniziative, che chi parteciperà all’evento possa
giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro; - evitare la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di età e mitigare il
fenomeno del disturbo alla quiete pubblica e del riposo delle persone in orari notturni, in
particolare in adiacenza a locali pubblici di somministrazione ove si verificano fenomeni di
affollamento; - che, secondo gli orientamenti oramai consolidati espressi dalla giurisprudenza, il
gestore di un pubblico esercizio assume la responsabilità, anche penale, per l’omesso
impedimento degli schiamazzi degli avventori del locale anche all’esterno e nelle ore
notturne, su di lui incombendo l’obbligo giuridico di controllare che la frequenza del locale da
parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine
della tranquillità pubblica;
RILEVATA - la necessità di adottare un provvedimento d’urgenza al fine di evitare o comunque
arginare efficacemente possibili pericoli e disagi per le persone residenti in loco e per coloro
che frequentano le predette aree, che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta
tranquillità e sicurezza;
RITENUTO - adottare, pertanto, per le summenzionate ragioni di pubblico interesse, tutti i
provvedimenti in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare la descritta
situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché di grave incuria e degrado
del territorio; - che per le motivazioni sopra descritte sussistono i presupposti per l’adozione di un
provvedimento urgente e cautelare;
VISTI - il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18
giugno 1931 n. 773; - l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Enti Locali,
comma 5 “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale
rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco,
quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi
volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del
patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare
riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche
intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche”
comma 7-bis “Il sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della
tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in
determinate aree della citta interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone,
anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate
da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241,
può disporre, per un periodo non superiore a trenata giorni, con ordinanza non contingibile
ed urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione
di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi
del settore alimentare o misto, delle attività artigianali di produzione e di vendita di prodotti
gastronomici pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande
attraverso distributori automatici”; - il D.M. 05/08/2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di
applicazione”; - la Circolare n. 3644/C emanata in data 28.10.2011 dal Ministero dello Sviluppo
Economico; - il D. Lgs. n. 285/92 del 30 aprile 1992 e successive modiche ed integrazioni;
- il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera Commissariale n. 86 del 24
maggio 2019; - il Piano Dehors approvato con Deliberazione C.C. n. 34 dell’8 ottobre 2020;
O R D I N A
Per quanto in premessa riportato
fatti salvi eventuali successivi provvedimenti anche nazionali e regionali nonché le eventuali
decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per
i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, con decorrenza immediata e sino all’ 8
gennaio 2024 su tutto il territorio comunale:
a) dalle ore 20:00 l’obbligo della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda,
alcolica e non alcolica, esclusivamente attraverso contenitori monouso, con divieto
assoluto di uso di vetro e lattine;
b) in ogni caso il divieto di uso e abbandono da parte di chiunque di contenitori
vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l’abbandono dei cocci in aree
pubbliche o ad uso pubblico;
c) ai pubblici esercenti degli esercizi di somministrazione è fatto obbligo di
garantire le regole di sicurezza e di decoro all’interno delle aree pubbliche in
concessione e di rispettare il limite di chiusura delle attività e i divieti sopra indicati.
Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti
leggi e regolamenti, le violazioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione
amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis D.L.vo n. 267/2000, con
applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1980 n. 689.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione
all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.
Il Corpo di Polizia Locale di Avellino e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della
sorveglianza e applicazione del presente provvedimento. Copia del presente provvedimento
viene trasmesso alla Prefettura di Avellino, alla Questura di Avellino, al Comando Provinciale
dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando di
Polizia Locale.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
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