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AVELLINO, ORDINANZA SINDACALE: DIVIETO DI VENDITA AL DETTAGLIO PER ASPORTO DI BEVANDE CON CONTENUTO ALCOLICO E DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO

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Con ORDINANZA SINDACALE N°: 662/2023
Oggetto: DIVIETO DI VENDITA AL DETTAGLIO PER ASPORTO DI BEVANDE CON
CONTENUTO ALCOLICO E DI VENDITA ED ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI
DI VETRO. MISURE A TUTELA DEL DECORO E DELLA VIVIBILITA’ URBANA.

Il Sindaco
CONSIDERATO

  • che nel periodo natalizio sul territorio comunale si terranno eventi civili e religiosi e
    che molti esercizi di somministrazione svolgeranno la propria attività all’esterno, anche con
    occasioni di intrattenimento musicale e di altro tipo;
  • che tale periodo richiama un notevole afflusso di persone, anche provenienti da paesi
    vicini, che determinerà una rilevante frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori
    ed una presenza diffusa di pubblico su strade e piazze, soprattutto nei luoghi ove si
    svolgeranno iniziative e manifestazioni ed in alcune zone del territorio comunale interessate
    dal fenomeno della c.d. movida, con un conseguente presumibile notevole di consumo di
    bevande;
  • che l’abbandono dei contenitori di vetro e/o lattine è idoneo a determinare la
    possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti e come strumenti atti ad
    offendere, con pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica, oltre che a rappresentare un
    fenomeno di degrado e di grave oltraggio al decoro urbano;
  • che il fenomeno dell’assunzione di bevande alcoliche da parte dei minorenni desta
    particolare allarme nonché grave pregiudizio per la pubblica incolumità in quanto l’abuso di
    alcolici, oltre a mettere rischio la salute dei minori, può essere di ostacolo alle condizioni di
    sicurezza di tutti gli avventori, per cui si rende assolutamente necessario impedirne la
    somministrazione, con il controllo preventivo da parte degli esercenti dell’età dei giovani
    avventori;
    che il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a
    persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di
    deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è sanzionato dall’art. 689 del Codice Penale
    e che l’art. 14-ter della Legge 30/03/2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di
    problemi alcol correlati”, come modificato dal D.L. 14/2017 convertito L. 48 del 18.04.2017,
    prevede l’obbligo per chiunque vende bevande alcoliche di chiedere all’acquirente, all’atto
    dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore
    età dell’acquirente sia manifesta; l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da
    Euro 250,00 ad Euro 1.000,00 a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori
    di anni diciotto, salvo che il fatto non costituisca reato. Se il fatto è commesso più di una volta
    si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione
    dell’attività da quindici giorni a tre mesi;
    RITENUTO
  • urgente ed inderogabile prevenire possibili e concrete occasioni di atti che possano
    recare danno, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e
    permettere un ordinato e civile svolgimento delle attività che prevedono il coinvolgimento di
    molteplici persone, nonchè atti di violenza o atti vandalici in conseguenza dell’abuso di alcol
    e dell’abbandono dei relativi contenitori e porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle
    persone, preservare l’ambiente e garantire l’ordine pubblico;
  • evitare, nei giorni in cui si svolgeranno iniziative, che chi parteciperà all’evento possa
    giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro;
  • evitare la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di età e mitigare il
    fenomeno del disturbo alla quiete pubblica e del riposo delle persone in orari notturni, in
    particolare in adiacenza a locali pubblici di somministrazione ove si verificano fenomeni di
    affollamento;
  • che, secondo gli orientamenti oramai consolidati espressi dalla giurisprudenza, il
    gestore di un pubblico esercizio assume la responsabilità, anche penale, per l’omesso
    impedimento degli schiamazzi degli avventori del locale anche all’esterno e nelle ore
    notturne, su di lui incombendo l’obbligo giuridico di controllare che la frequenza del locale da
    parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine
    della tranquillità pubblica;
    RILEVATA
  • la necessità di adottare un provvedimento d’urgenza al fine di evitare o comunque
    arginare efficacemente possibili pericoli e disagi per le persone residenti in loco e per coloro
    che frequentano le predette aree, che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta
    tranquillità e sicurezza;
    RITENUTO
  • adottare, pertanto, per le summenzionate ragioni di pubblico interesse, tutti i
    provvedimenti in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare la descritta
    situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché di grave incuria e degrado
    del territorio;
  • che per le motivazioni sopra descritte sussistono i presupposti per l’adozione di un
    provvedimento urgente e cautelare;
    VISTI
  • il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18
    giugno 1931 n. 773;
  • l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Enti Locali,
    comma 5 “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
    esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale
    rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco,
    quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi
    volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del
    patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare
    riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche
    intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di
    bevande alcoliche e superalcoliche”
    comma 7-bis “Il sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della
    tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in
    determinate aree della citta interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone,
    anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate
    da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241,
    può disporre, per un periodo non superiore a trenata giorni, con ordinanza non contingibile
    ed urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione
    di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi
    del settore alimentare o misto, delle attività artigianali di produzione e di vendita di prodotti
    gastronomici pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande
    attraverso distributori automatici”;
  • il D.M. 05/08/2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di
    applicazione”;
  • la Circolare n. 3644/C emanata in data 28.10.2011 dal Ministero dello Sviluppo
    Economico;
  • il D. Lgs. n. 285/92 del 30 aprile 1992 e successive modiche ed integrazioni;
  • il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera Commissariale n. 86 del 24
    maggio 2019;
  • il Piano Dehors approvato con Deliberazione C.C. n. 34 dell’8 ottobre 2020;
    O R D I N A
    Per quanto in premessa riportato
    fatti salvi eventuali successivi provvedimenti anche nazionali e regionali nonché le eventuali
    decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per
    i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, con decorrenza immediata e sino all’ 8
    gennaio 2024 su tutto il territorio comunale:
    a) dalle ore 20:00 l’obbligo della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda,
    alcolica e non alcolica, esclusivamente attraverso contenitori monouso, con divieto
    assoluto di uso di vetro e lattine;
    b) in ogni caso il divieto di uso e abbandono da parte di chiunque di contenitori
    vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l’abbandono dei cocci in aree
    pubbliche o ad uso pubblico;
    c) ai pubblici esercenti degli esercizi di somministrazione è fatto obbligo di
    garantire le regole di sicurezza e di decoro all’interno delle aree pubbliche in
    concessione e di rispettare il limite di chiusura delle attività e i divieti sopra indicati.
    Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti
    leggi e regolamenti, le violazioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione
    amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis D.L.vo n. 267/2000, con
    applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1980 n. 689.
    La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione
    all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.
    Il Corpo di Polizia Locale di Avellino e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della
    sorveglianza e applicazione del presente provvedimento. Copia del presente provvedimento
    viene trasmesso alla Prefettura di Avellino, alla Questura di Avellino, al Comando Provinciale
    dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando di
    Polizia Locale.
    Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
    Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso
    straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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Marika Cifiello
Marika Cifiellohttp://www.avellinozon.it
Sono Marika Cifiello nata ad Avellino. Giornalista pubblicista, iscritta all'Ordine della Campania,attualmente Caporedattrice per la testata online Avellino Zon e collaboro a richiesta con altre testate presenti sul territorio. Da sempre interessata alla lettura e alla psicologia, sempre attiva ed impegnata nel sociale, volontaria negli anni in varie associazioni, Fare Verde per l'ambiente, Centro Autismo dove seguivo dei ragazzi della provincia avellinese. La passione per il giornalismo d'inchiesta mi ha spinto verso le prime esperienze in una emittente televisiva locale, poi in varie testate giornalistiche locali. Istintivamente attratta dalle notizie di stretta attualità, coniugo la capacità di reperire notizie in prima persona ad una naturale predisposizione e sensibilità che, negli anni, mi ha permesso di vivere attivamente alcuni dei fatti più eclatanti rimasti impressi nel territorio irpino.
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