Il Giudice Sportivo, rileva che, dai referti acquisiti agli atti (referto arbitrale, r. proc. fed., integrazione r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica), risulta che i sostenitori della Società Avellino, posizionati nel Settore Curva Nord hanno lanciato:
1. all’ingresso delle squadre in campo, sette petardi di forte intensità e dodici bengala sul terreno di gioco, determinando, con tale condotta, il ritardo dell’inizio della gara di otto minuti;
2. al 40° minuto della gara, in occasione della rete segnata dalla propria squadra, sette bengala e otto petardi di forte intensità sul terreno di gioco, causando ritardo della ripresa di gioco di un minuto e trenta; 3. a fine gara, due bengala e quattro petardi di forte intensità sul terreno di gioco.
Le condotte descritte ai punti 1, 2 e 3 hanno causato danni sia al manto erboso che al telone dei copri LED e precisamente, in dieci punti nel recinto e venti punti terreno di gioco.
Dai referti della Procura Federale e del Commissario di Campo sono emerse, altresì, a carico dei sostenitori della Società Avellino le seguenti condotte:
4. ad inizio del secondo tempo e per tutta la durata dello stesso, hanno esposto uno striscione di 3 metri x 3 metri che raffigurava un QR-CODE che inquadrato con cellulare, scaricava una foto oscena ed offensiva nei confronti dei tifosi del Benevento;
5. al termine della gara hanno danneggiato cinque seggiolini nel Settore loro riservato.
Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e costituiscono atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara per un tempo complessivo di circa 9/10 minuti, hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati, degli addetti ai servizi e dei tifosi ed hanno provocato danni al manto erboso, ai seggiolini e ai pannelli pubblicitari.
Visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta;
– ritenuto che, nella graduazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8 C.G.S. sia equo irrogare la sanzione di un’ammenda e dell’obbligo di disputare la gara con uno o più Settori privi di spettatori;
– rilevato che dalla richiamata relazione emerge che i tifosi autori dei gesti, nelle gare disputate in casa,
risultano occupare il Settore Curva Sud;
– ritenuto, pertanto, che l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) va effettuata sulla scorta di
tale elemento conoscitivo
P.Q.M.
– delibera di sanzionare la Società AVELLINO con l’obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Sud, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori e con
l’irrogazione di EURO 1000 di AMMENDA.
Dispone che la gara casalinga da disputare con il Settore Curva Sud priva di spettatori inflitta alla Società Avellino, dovrà essere scontata in Campionato con decorrenza dalla seconda giornata casalinga di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione al fine di consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative (referto arbitrale, r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).