Le Elezioni della Provincia di Avellino indette dal sindaco di Montella Rizieri Buonopane possono avvenire, lo afferma il Tar respingendo l’istanza degli amministratori che ritenevano illegittime questa tornata elettorale.
Sul ricorso numero di registro generale 915 del 2026, proposto da Franco Archidiacono, Luca Cafasso, Ivo Capone, Antonio Cardillo, Alfredo Cozza, Luigi De Angelis, Carmine De Fazio, Aurelio De Mattia, Pasquale De Santis, Franca Filarmonico, Sebastiano Gaeta, Nicola Luigi Norcia, Annamaria Oliviero, Carmine Panza, Vito Pelosi, Francesco Pepe, Salvatore Santangelo, Marcantonio Spera, Fabio Squadritti, Giovanni Toriello, rappresentati e difesi dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro la Provincia di Avellino, non costituito in giudizio nei confronti di Antonio Sarnelli, Ministero dell’Interno – Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, non costituiti in giudizio, per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, avverso e per l’annullamento – previa sospensione ed adozione di misure cautelari urgenti.
a) del decreto presidenziale n. 131 del 27.04.2026, solo ora conosciuto, con il quale il Presidente della Provincia di Avellino ha indetto i comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia per il giorno 06.06.2026, con scadenza per la presentazione delle candidature per il 16 e 17.05.2026;
b) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato, nella presente sede di sommaria delibazione, che in punto di fatto i ricorrenti non risultano essere sindaci o consiglieri comunali dei Comuni in atto commissariati o comunque chiamati al rinnovo elettorale del 24 e 25 maggio 2026;
Osservato che, conseguentemente, la proposta azione appare volta al ripristino in astratto della legalità asseritamente violata, leggendosi nello stesso ricorso che essa è volta a “garantire l’effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all’esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili”, dunque potendosi piuttosto prospettare – in ipotesi – un’azione ex art. 130 c.p.a. a seguito dello svolgimento delle indette elezioni.
Respinge l’istanza.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 giugno 2026.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Salerno il giorno 13 maggio 2026.











